Centro Regionale Studi Urbanistici del Veneto
STATUTO
Approvato nell'Assemblea del 2 Aprile 2022
ISTITUZIONE E SCOPI DEL CENTRO REGIONALE
Art.1
Per iniziativa degli Ordini degli Ingegneri del Veneto e della loro Federazione regionale è istituito in Venezia il "Centro Regionale di Studi Urbanistici del Veneto", aderente al Centro Nazionale di Studi Urbanistici
Art.2
Gli scopi del Centro Regionale sono:
- Incrementare l'interesse per l'urbanistica e la pianificazione territoriale, ambientale e paesaggistica, per i problemi dell'assetto del territorio e per la tutela dell'ambiente, promuovendo iniziative culturali, d'informazione e di aggiornamento;
- Collaborare con gli Enti Pubblici e con le Associazioni qualificate in tale disciplina per la soluzione di problemi attinenti all'assetto del territorio ed alla tutela dell'ambiente, in sede di studio e di attuazione;
- Presentare all'attenzione dei proprio iscritti i problemi di interesse nazionale e locale ed esprimersi in merito;
- Valorizzare l'apporto dell'attività professionale e della specifica competenza dell'ingegnere negli studi urbanistici e nell'attuazione delle iniziative urbanistiche;
- Promuovere attività di conoscenza, scambio e collaborazione con Enti istituzionali e culturali e con associazioni nazionali ed internazionali.
Il Centro Regionale di Studi Urbanistici coordina l'attività autonoma dei Centri Provinciali di Studi Urbanistici aderenti e li rappresenta nella trattazione in sede regionale dei problemi di cui ai commi precedenti.
ISCRIZIONE ED APPARTENENZA AL CENTRO REGIONALE
Art.3
Possono essere iscritti al Centro Regionale di Studi Urbanistici del Veneto tutti gli ingegneri che condividono le finalità e gli scopi del Centro. Gli iscritti del Centro Regionale residenti nelle diverse province venete potranno costituirsi in Centri Provinciali di studi urbanistici, in base a statuti coordinati con quello del Centro Regionale e del Centro Nazionale. Gli ingegneri residenti in Province nelle quali sia stato costituito un Centro Provinciale con statuto coordinato con quello del Centro Regionale e del Centro Nazionale, potranno essere iscritti al Centro Regionale solamente iscrivendosi al Centro Provinciale della loro Provincia; la loro iscrizione al Centro Regionale avrà luogo automaticamente appena effettuata la segnalazione di iscrizione da parte del Centro Provinciale di appartenenza. Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto del Centro Nazionale di Studi Urbanistici sono automaticamente membri di questo gli iscritti al Centro Regionale. Può essere iscritto al Centro Regionale di Studi Urbanistici del Veneto in qualità di “aderente” chiunque condivida le finalità e gli scopi del Centro. Gli iscritti non ingegneri sono inseriti, in qualità di “aderenti”, in elenco separato; possono partecipare all’ Assemblea generale degli iscritti senza diritto di voto e non sono eleggibili negli organi del Centro Regionale di cui all’art. 4. La quota dovuta al Centro Nazionale da ciascun iscritto è trasmessa al Centro stesso a cura del Centro Regionale. Lo statuto del Centro Provinciale e le sue variazioni devono essere approvati dal Consiglio Direttivo del Centro Regionale.
ORGANI DEL CENTRO REGIONALE
Art.4
Gli organi del Centro Regionale sono:
- L'Assemblea Generale degli iscritti;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Revisore dei Conti.
ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI
Art.5
L'Assemblea Generale è l'organo sovrano.
Essa ha i seguenti compiti:
- Eleggere i componenti del Consiglio Direttivi, del Collegio dei Probiviri ed il Revisore dei Conti;
- Determinare le quote annue da versare al Centro Regionale da parte di ogni iscritto, in funzione delle necessità organizzative;
- Approvare, in occasione dell'Assemblea ordinaria, il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;
- Deliberare sull'attività e l'indirizzo programmatico del Centro;
- Approvare le modifiche al presente Statuto.
Art.6
Alle riunioni dell'Assemblea Generale partecipano gli iscritti e gli aderenti al Centro Regionale in regola con le quote sociali. Sono ammesse le deleghe in ragione di una per ogni delegato.
Art.7
L'assemblea Generale:
- Viene convocata in sessione ordinaria una volta all'anno entro il 31 Maggio;
- Può essere convocata in sessione straordinaria in qualunque momento su iniziativa del Presidente del Centro Regionale, o per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta scritta al Presidente da parte di almeno due Centri Provinciali o di un quinto dei suoi iscritti aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 6; la convocazione avverrà a cura della Segreteria del Consiglio Direttivo per mezzo di una circolare indirizzata a tutti gli iscritti, da spedirsi per posta elettronica almeno quindici giorni prima della data della riunione, in prima e seconda convocazione; la seconda convocazione potrà aver luogo a distanza non minore di un'ora dalla prima convocazione; le Assemblee richieste dai Centri Provinciali dovranno essere convocate con le modalità di cui sopra, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta al Presidente del Centro Regionale, che dev'essere inviata per posta prioritaria.
Art.8
L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia rappresentata, anche per delega, la metà più uno dei membri e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei membri presenti. Per deliberare sulle modifiche dello Statuto, debbono partecipare all'Assemblea, in prima convocazione, anche per delega, metà degli iscritti ed in seconda convocazione almeno un quarto degli iscritti.
Art.9
Presiede l'Assemblea il Presidente del Centro Regionale; in caso di sua assenza, la presidenza verrà assunta dal Vice Presidente.
Art.10
Le deliberazioni sono assunte per votazione a maggioranza relativa (la metà dei presenti -comprese le deleghe- più uno) secondo le modalità dell'Assemblea stessa preventivamente fissate, a scrutinio segreto o per alzata di mano o appello nominale. Le modifiche dello Statuto debbono essere approvate con almeno i due terzi dei voti. Quando non si raggiunga il numero di presenze prescritto dall'art. 8, le proposte di modifica dello Statuto debbono essere sottoposte a referendum fra gli iscritti ed essere approvate con almeno i due terzi dei voti espressi dagli aventi diritti di voto. Le elezioni degli Organi istituzionali di cui al precedente art. 4 avverranno a scrutinio segreto, così come le deliberazioni dell'Assemblea convocata su richiesta di almeno due Centri Provinciali o di un quindi degli iscritti. Per le elezioni alle cariche sociali - che avranno luogo in occasione delle Assemblee ordinarie - l'Assemblea designa un Presidente di seggio e due scrutatori. La Presidenza di seggio curerà che a ciascun presente siano consegnate schede in bianco predisposte, ove ciascun votante potrà scrivere un numero di nominativi - nome e cognome - alle voci "Consiglio Direttivo", "Consiglio dei probiviri" e "Revisione dei Conti", corrispondente alle cariche vacanti. Risulteranno eletti gli iscritti che avranno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti avrà la precedenza l'iscritto con maggior anzianità di laurea. Un iscritto che risultasse eventualmente eletto in più di una delle cariche di cui sopra potrà optare per quella che preferisce, non essendo compatibile il cumulo di incarichi. Egli verrà surrogato dal membro che immediatamente lo segue nella graduatoria dei voti dell'organo a cui è rimasto vacante il posto. È ammessa l'affissione nell'interno del seggio di liste di candidati che siano firmate da almeno due membri presentatori.
Art.11
Le cariche sociali non sono retribuite
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.12
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 11 a un massimo di 15 consiglieri, di cui sette eletti dai Centri Provinciali, uno per provincia, dal Presidente immediatamente precedente e i rimanenti dall'Assemblea.
Per le province dove non vi sono i Centri Provinciali, fa parte di diritto del Consiglio Direttivo un rappresentante per ciascun Ordine Provinciale degli Ingegneri, designato dal rispettivo Consiglio dell'Ordine e scelto tra gli iscritti al Centro Regionale. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo elegge - a scrutinio segreto - nel proprio seno:
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere.
I membri del Consiglio Direttivo eletti nelle cariche sopraindicate durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili nelle rispettive cariche solamente per un altro mandato consecutivo.
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno ogni tre mesi in riunione ordinaria e in riunione straordinaria ogni qualvolta ne avvisi l'opportunità o su richiesta di almeno cinque Consiglieri.
Le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno sei Consiglieri.
Le attività, i compiti e le relative decisioni ai punti a) - c) - i) - j) - l) del successivo art. 13 possono essere svolte ed assunte, se motivate da urgenza, anche da un numero inferiore ai sei Consiglieri sopraindicati, purché siano comunque presenti almeno tre delle seguenti cariche: Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.
Le decisioni assunte dovranno essere comunicate, a mezzo posta elettronica, ai Consiglieri assenti entro i successivi due giorni. Tali decisioni si intendono ratificate qualora entro cinque giorni dalla comunicazione non pervengano alla segreteria opposizioni scritte da parte di Consiglieri assenti.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Quando uno dei Consiglieri eletto dall'Assemblea cessi dal suo incarico verrà sostituito dal primo non eletto nell'ultima consultazione elettorale; se invece trattasi di Consigliere nominato da un Centro o da un Ordine Provinciale questi dovranno provvedere alla sua sostituzione.
L'assenza non preventivamente giustificata a tre riunioni consecutive di un membro del Consiglio determina la decadenza della carica. Il Consiglio è convocato per iscritto con lettera spedita per posta elettronica con preavviso di otto giorni.
Art.13
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Assemblea del Centro Regionale.
Esso:
- Provvede alla gestione ordinaria del Centro secondo le finalità previste dallo Statuto e le linee generali di azione fissate dall'Assemblea;
- Si esprime sulle domande di ammissione al Centro;
- Agisce d'iniziativa nel caso in cui necessiti l'intervento immediato nell'interesse e a salvaguardia delle finalità del Centro Regionale;
- Attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- Compila i bilanci;
- Tiene aggiornato l'elenco degli iscritti;
- Propone all'Assemblea le quote annuali dovute al Centro Regionale sia da iscritti aderenti al solo Centro Regionale, sia dai Centri Provinciali costituiti per ogni iscritto ad essi;
- Raccoglie e vaglia il materiale di studio elaborato dal Centro per eventuali pubblicazioni;
- Nomina Commissioni di Studio e di lavoro cui possono essere chiamati a partecipare anche esperti esterni al Centro;
- Cura i rapporti con gli Enti pubblici e con altre organizzazioni interessate ai fini del Centro;
- Organizza il lavoro di studio e di formazione del Centro: conferenze, incontri, viaggi d'istruzione, ecc.;
- Mantiene i contatti con il Centro Nazionale di Studi Urbanistici degli Ingegneri;
- Deferisce al Collegio dei Probiviri le questioni ad esso inerenti;
- Approva lo Statuto dei Centri Provinciali e le sue variazioni.
IL PRESIDENTE
Art.14
Il Presidente è legale rappresentante del Centro Regionale.
Vigila sull'osservanza delle norme statutarie ed assicura il buon funzionamento del Consiglio Direttivo. Convoca le Assemblee degli iscritti e le riunioni di Consiglio.
Svolge opera di mediazione sulle divergenze che potessero insorgere in seno al Centro Regionale e deferisce, sentito il Consiglio, al Collegio dei Probiviri, gli iscritti ritenuti passabili di provvedimenti disciplinari.
Riferisce all'Assemblea sull'opera svolta dal Consiglio Direttivo e sui programmi per l'avvenire.
In caso di assenza del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.
IL SEGRETARIO
Art.15
Il Segretario redige i verbali delle adunanze delle Assemblee e del Consiglio.
È responsabile dell'organizzazione e del funzionamento degli uffici e delle Commissioni del Centro; attua le deliberazioni del Consiglio.
IL TESORIERE
Art.16
Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei registri contabili e della Cassa. Cura la riscossione degli introiti, esegue i pagamenti e propone al Consiglio i provvedimenti per reperire i fondi occorrenti alla vita del Centro. Il Tesoriere è tenuto a porre a disposizione del Revisore dei Conti i documenti contabili.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art.17
È costituito da tre membri eletti come disposti nel precedente art. 10 fra gli iscritti, più autorevole, aventi un'anzianità di almeno venti anni di laurea.
Ha funzioni disciplinari nei confronti degli iscritti ed è giudice insindacabile in materia di interpretazione dello Statuto e di ogni regolamento interno del Centro Regionale
I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può comminare agli iscritti sono:
- Avvertimento orale;
- Censura scritta;
- Sospensione;
- Cancellazione dal Centro.
L'avvertimento orale e la censura vengono comunicate dal Presidente del Centro Regionale direttamente all'interessato.
La sospensione e la cancellazione possono comportare la pubblicazione del provvedimento, con la motivazione nell'ambito del Centro. Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri del Centro Regionale l'iscritto può ricorrere all'Assemblea chiedendo al Presidente che questa sia invitata a pronunciarsi sulla relativa decisione.
All'Assemblea possono partecipare solamente i membri iscritti al Centro anteriormente al deferimento della questione al Collegio dei Probiviri.
REVISORE DEI CONTI
Art.18
È eletto come disposto nel precedente art. 10; esercita la sorveglianza ed il controllo dei conti del Centro.
Il Revisore riferisce all'Assemblea degli iscritti, alla quale presenta annualmente la propria relazione sui bilanci consuntivi formulati dal Consiglio Direttivo.
PATRIMONIO ED ENTRATE DEL CENTRO
Art.19
Il Patrimonio del Centro è costituito dalle liberalità all'uopo destinate. Le entrate annuali del Centro sono costituite:
- Dalle quote sociali;
- Dai residui derivanti dalle attività;
- Dalle liberalità non destinate al patrimonio;
- Dalle rendite del patrimonio.
DURATA E SCIOGLIMENTO
Art.20
Il Centro avrà durata fino al 31 Dicembre dell'anno 2050, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, la quale potrà - ai sensi dello Statuto - deliberarne lo scioglimento anticipato o prolungarne la durata.
Lo scioglimento del Centro dev'essere approvato con le modalità stabilite dall'art. 8 per le modifiche allo Statuto con l'aggiunta della condizione che al referendum debbano partecipare non meno del venti per cento degli iscritti aventi diritto di voto.
All'atto dello scioglimento l'Assemblea delibera in merito alle eventuali attribuzioni di cassa e patrimoniali.